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Bollette

  1. Quali sono le voci che determinano l'importo della fattura?
  2. Perché viene applicata l'IVA anche sull'imposta?
  3. Quali sono le tariffe gas applicate da PasubioServizi?
  4. Da chi vengono definite le modalità di calcolo delle tariffe del gas metano?
  5. Quando e come variano le tariffe del gas?
  6. Che cos'è una fattura di conguaglio?
  7. In un anno quante fatture di conguaglio vengono fatte?
  8. Che cos'è una fattura in acconto?
  9. Come vengono conteggiate le fatture in acconto?
  10. Che cos'è il deposito cauzionale?
  11. Come vengono calcolati gli interessi sul deposito cauzionale?
  12. Ci sono delle agevolazioni sulle imposte? A chi spettano?
  13. Cosa vuol dire “salvo conguaglio”?

1) Le voci che determinano l'importo della fattura sono:

  • La tariffa del gas (regolamentata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
  • La quota fissa mensile (regolamentata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
  • L'imposta di consumo (più propriamente detta Accisa, va versata dall'azienda erogatrice interamente allo Stato italiano)
  • L'addizionale regionale (va versata dall'azienda erogatrice interamente alla regione di appartenenza in quanto la normativa fiscale consente di sottoporre il gas naturale ad un' imposta differenziata in funzione degli usi
  • L'IVA
  • eventuali importi di cui il cliente abbia chiesto l'addebito in bolletta o che siano previsti da clausole contrattuali (indennità per ritardato pagamento).

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2) Ad esclusione della stessa imposta sul valore aggiunto e delle eventuali indennità di mora applicate sulla bolletta per ritardati pagamenti la base imponibile I.V.A., in base alla normativa fiscale vigente è costituita da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore comprese imposte e tasse. Pertanto anche l'imposta di consumo e l'addizionale regionale rientrano nella base imponibile.

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Castelgomberto Malo Recoaro Terme
Schio Sossano Thiene
Torrebelvicino Valdagno Villaga

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4) Le modalità di calcolo delle tariffe gas vengono definite dall'Autorità per l'energia Elettrica e il Gas con apposite delibere.

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5) Con la delibera 195/02 l'Autorità ha stabilito che con decorrenza 01 gennaio 2003, l'aggiornamento delle tariffe di fornitura gas ai clienti del mercato vincolato del gas naturale, per la parte relativa al costo della materia prima, avvenga trimestralmente, sulla base delle variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi intervenute nei nove mesi precedenti, sui mercati internazionali. Gli aggiornamenti, applicabili solo in caso di variazioni maggiori o minori del 5% rispetto a quelli del periodo di riferimento precedente, scattano con la seguente periodicità: 1° gennaio, 1° aprile, 1° Luglio e 1° Ottobre. La variazione delle tariffe di trasporto come pure la variazione delle tariffe di distribuzione avviene il 1 ottobre e la variazione della tariffa di stoccaggio avviene il 1 Aprile.

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6) E' una fattura che comprende i consumi effettivi fra una lettura o auto lettura successiva.

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7) In base alla delibera 229/01 dell'Autorità la periodicità delle fatture di conguaglio deve essere la seguente:

  • almeno una bolletta di conguaglio ogni anno per i clienti con i consumi fino a 500 mc/anno;
  • almeno una bolletta di conguaglio ogni 6 mesi per i clienti con i consumi da 501 a 5000 mc/anno;
  • una ogni mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 mc/anno.

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8) E' una fattura, riferita a consumi attribuibili ai clienti in base ai consumi effettivi registrati in analoghi periodi dell'anno precedente o, se il cliente è nuovo, in base all'utilizzo dichiarato e al numero e alla portata delle apparecchiature alimentate dalla fornitura oggetto della fatturazione.

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9) Il calcolo dell'acconto viene effettuato in percentuale sul consumo totale dell'anno precedente. In particolare in misura del 20% per i bimestri invernali, del 5% per il quadrimestre estivo e del 10% per i periodi intermedi.

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10) Il deposito cauzionale è una somma che l'azienda richiede al cliente all'atto dell'attivazione della fornitura a garanzia del pagamento delle fatture gas.
Tale somma viene addebitata nella prima bolletta utile nella seguente misura: 25,00 Euro per utenze con consumi fino a 500 mc/anno, 77,00 Euro per utenze con consumi da 501 mc/anno a 5.000 mc/anno e pari ad una mensilità media di consumo per utenze con consumi superiori.
Nel caso di cessazione della fornitura la somma versata le viene restituita maggiorata degli interessi legali.
Per i clienti con i consumi fino a 5.000 mc/anno, la domiciliazione bancaria e postale è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale, per cui in tali casi la somma versata verrà automaticamente restituita.

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11) Gli interessi sul deposito cauzionale vengono calcolati applicando una percentuale pari al tasso ufficiale di riferimento, che dal 1 Gennaio 2008 corrisponde al 3%.

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12) Le agevolazioni sulle imposte spettano alle imprese industriali, artigianali, agricole, alberghiere, agli esercizi di ristorazione, alle attività sportive dilettantistiche, alle attività ricettive e alle imprese operanti nel settore della distribuzione commerciale

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13) Significa che l'azienda si riserva di conguagliare gli importi già fatturati (tariffe, imposte, addizionali ecc.) qualora provvedimenti o disposizioni di legge dispongano di variarli con effetto retroattivo .

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